INFORMAZIONI GENERALI
Negli anni dispari ( art. 21 della L. n. 287 del 1951) la Commissione comunale appositamente nominata dal Consiglio e composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri comunali, provvede all’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari, formando tramite sorteggio un elenco contenente i nominativi di cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale e civile;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- diploma di scuola media di 1° grado per le Corti di Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello.
L'incompatibilità con l'ufficio di Giudice popolare riguarda le seguenti categorie di cittadini:
- i Magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La procedura per la formazione ed aggiornamento degli elenchi prevede che il Sindaco, entro il mese di aprile, mediante pubblica affissione, invita tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità, a fare domanda entro il 31 luglio (di ogni anno dispari) per l'iscrizione negli elenchi stessi. In mancanza di domande, l’ufficio provvede direttamente ad iscrivere negli elenchi i cittadini in possesso dei requisiti.
Successivamente, entro il 30 agosto, la Commissione comunale provvede alla verifica dei requisiti richiesti per la formazione degli elenchi distinti per Corte di Assise e Corte di Assise d'Appello.
Entro il successivo mese di ottobre si riunisce la Commissione circoscrizionale presieduta dal Presidente del Tribunale e composta da tutti i Sindaci della circoscrizione e da loro delegati che, una volta accertato il possesso dei requisiti dei cittadini compresi negli elenchi formati dalle Commissioni comunali, procede alla compilazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
Gli elenchi sono affissi all'Albo pretorio del Comune per 10 giorni - dal 15 al 25 novembre - previa comunicazione con pubblico avviso.
L'affissione all'Albo consente ad ogni cittadino di presentare ricorso entro il termine di 15 giorni in ordine a eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni che sostiene essersi verificate nella compilazione degli elenchi. Il ricorso, in carta esente da bollo, si presenta nella Cancelleria del Tribunale.
L'esercizio delle funzioni del Giudice popolare
Il Giudice popolare è colui che viene chiamato nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d’Appello per affiancare i giudici togati; assiste alle udienze e partecipa alle decisioni contenute nelle sentenze. L’Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
L'impegno ed il trattamento dei Giudici popolari si diversifica a seconda che si tratti dei giorni in cui i giudici esercitano effettivamente la loro funzione o che si tratti dei giorni in cui pur non svolgendo la loro funzione devono comunque assicurare la loro disponibilità e reperibilità.
Ne consegue che il dipendente interessato, relativamente ai giorni in cui svolge effettivamente le suddette funzioni, ha diritto a permessi retribuiti previsti dall'art. 4 della L. n. 816 del 1985 e dalle ulteriori disposizioni indicate dall'art. 79 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In tale periodo percepisce l'intero trattamento economico e previdenziale, escluse indennità e compensi subordinati all'effettiva presenza in servizio, e non fruisce di congedi ordinari o straordinari, bensì di permessi retribuiti per l'esercizio obbligatorio di una carica pubblica, da documentarsi tramite certificazione della Cancelleria della Corte d'Assise d'Appello.
Per quanto attiene all'indennità spettante ai giudici popolari, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all'art. 65, stabilisce che questa è di un ammontare pari a euro 25.82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione e che è aumentata, ai sensi del secondo comma dell'art. 65, a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, nel caso in cui i giudici popolari siano lavoratori autonomi o dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui svolgono il proprio incarico. Inoltre, il D.P.R. n. 115/2002, all'art. 65, quarto comma, prevede che ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti d'assise o nelle corti d'assise d'appello fuori del comune di residenza spettano sia le spese di viaggio che l'indennità di trasferta.
REQUISITI RICHIESTI
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
- età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- non appartenente alle categorie sopra specificate;
- possesso del titolo di studio di scuola media inferiore (Corte d'Assise) superiore (Corte d'Assise d'Appello)
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Domanda in carta semplice e fotocopia del titolo di studio
TERMINE DI PRESENTAZIONE
31 luglio di ogni anno dispari.
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Elettorale tel. 0722/309356 – fax 0722/309357
e-mail elettorale@comune.urbino.ps.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. 10.4.1951 n. 287 e successive modificazioni
Domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello