INFORMAZIONI GENERALI
I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero non vengono "cancellati" dal proprio comune ma vengono iscritti nell'Anagrafe “speciale” degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). Detti cittadini mantengono il diritto di voto e gli viene riconosciuta la possibilità di votare sia all’estero che in Italia.
VOTO ALL’ESTERO:
Possono votare all’estero per posta tutti i cittadini ivi residenti, purché iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero. Coloro i quali, per una causa qualsiasi, non risultano iscritti in tali liste possono essere ammessi al voto a cura del competente Ufficio consolare se ne hanno fatto richiesta entro l’11° giorno precedente la data delle votazioni.
Non possono votare all’estero per posta gli elettori residenti nei Paesi dove non è stato possibile concludere le intese. Essi votano in Italia presso il seggio elettorale del proprio Comune d’origine.
Ad ogni elettore che vota all’estero, viene inviato dall’Ufficio consolare competente, non oltre il 18° antecedente la votazione in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali da inserire in due buste di formato diverso e le relative informazioni per l’espressione del voto. Nel caso di mancato ricevimento del plico, il cittadino deve recarsi il prima possibile presso il proprio Consolato per verificare la posizione anagrafico-elettorale.
VOTO IN ITALIA:
L’elettore residente all’estero può optare di votare in Italia (purché il paese abbia stipulato l’intesa), dandone comunicazione scritta all’ufficio Consolare competente, non oltre il 10° giorno dall’indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una sola votazione.
L’elettore non ha diritto ad alcun rimborso delle spese di viaggio, ma usufruisce delle agevolazioni tariffarie applicate dagli Enti interessati (Ferrovie, Autostrade, Navi ecc. ) in vigore sul territorio nazionale.
Coloro che non hanno potuto avvalersi del “voto per corrispondenza”, perché residentI in stati privi di rappresentanze diplomatiche italiane o senza gli appositi accordi (intese), hanno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per il rientro in Italia.
Requisiti per ottenere il rimborso:
• Iscrizione nell’elenco elettori dell’AIRE di un Comune italiano;
• Avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia. (E’ sufficiente la timbratura che viene apposta, dopo la votazione, dal Presidente del seggio sulla tessera elettorale ).
Biglietti ammessi al rimborso:
• In aereo: classe economica;
• In treno o in nave: seconda classe.
REQUISITI RICHIESTI
Residenti nei paesi che hanno stipulato l’intesa ed essere elettore iscritto nell’AIRE
DOVE ANDARE
Ufficio Elettorale tel. 0722/309356 – fax 0722/309357
e-mail elettorale@comune.urbino.ps.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. 27/2001 n. 459, DPR 104/2003 n. 104