Per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 126/2008, si ricorda che è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/1992, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di Euro 103,29. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art.6, comma 3-bis, e dall'art.8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni.
Per l’anno 2011 il calcolo dei versamenti dovrà essere effettuato secondo le modalità introdotte dall’art. 18 della L. 388/2000, come segue:
- la 1° rata , dovrà essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
- la 2° rata, dovrà essere versata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla 1° rata.
Ai sensi dei commi 13 e 14 dell’art. 37 del D.L. 04/07/2006 , n. 223, convertito dalla L. n. 248 del 04/08/2006, i versamenti dovranno essere eseguiti in acconto entro il 16 giugno 2011 ed a saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2011 utilizzando il c/c postale n. 11876612 intestato a: “COMUNE DI URBINO –RISCOSSIONE ICI ”, da pagarsi all’Ufficio Postale oppure direttamente presso la Tesoreria comunale – BANCA DELLE MARCHE S.p.A., nelle sue sedi di Via Vittorio Veneto n. 47, Viale Gramsci n. 28 e Piazza della Repubblica n. 5.
Il versamento potrà essere effettuato anche mediante modello F24. A decorrere dall'anno 2011 non è dovuto il versamento per importi inferiori a €. 2,07 (v. delibera di C.C. n. 16 del 14/03/2011).
Chi lo desidera, potrà versare l’imposta in un’unica soluzione, con scadenza 16 giugno; l’imposta dovrà essere calcolata in base alle aliquote e alla detrazione dell’anno 2011 che sono quelle di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 14.03.2011 che di seguito si riporta in estratto.
ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 14/03/2011
ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni.
A) Aliquota del 7 per mille:
A1) Alloggi non locati o tenuti a disposizione per i primi due anni.
(es. Per l’anno d’imposta 2011 un immobile tenuto non locato o tenuto a disposizione dal 01/08/2009 al 31/07/2011, pagherà per i primi sette mesi del 2011 il 7 per mille per i restanti cinque mesi l’8 per mille).
In coincidenza della scadenza dell’acconto I.C.I. dell’anno di competenza i soggetti interessati dovranno produrre la documentazione comprovante la propria situazione attraverso la presentazione di contratti di locazione a canone libero e contratti di comodato e, in mancanza di questi, un’autocertificazione attestante lo stato di utilizzo dell’immobile.
B) Aliquota agevolata del 4 per mille:
B1) per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, locate a conduttori che nelle stesse abbiano stabilito la propria abitazione principale con contratto tipo di cui al punto A) dell’accordo per il Comune di Urbino in attuazione della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 25.07.2005 (art. 2 comma 3 ).
I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione, completo di verbale di consegna e conformità del canone, presso l’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il fabbricato risulti locato per una durata superiore a mesi 6 nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota del 4 per mille per tutto l’anno e non in proporzione ai mesi di locazione effettiva.
B2) per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, locate agli studenti universitari con il contratto tipo di cui al punto C) dell’Accordo per il Comune di Urbino in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 25.07.2005 ( art. 5 comma 2 e 3 ).
I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione, completo di verbale di consegna e conformità del canone, presso l’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il fabbricato risulti locato per una durata superiore a mesi 6 nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota del 4 per mille per tutto l’anno e non in proporzione ai mesi di locazione effettiva.
C) Aliquota ridotta del 5 per mille: per tutti gli immobili utilizzati come abitazione principale e quelli ad essi assimilati, con classificazione catastale nelle categorie A1, A8, A9.
D) Aliquota dell’ 8 per mille:
D1) Alloggi non locati o tenuti a disposizione oltre i due anni. Il calcolo a ritroso dei due anni va effettuato su ciascuno dei giorni dell’anno d’imposta. Ad esempio, per l’anno 2011, nel caso di un immobile locato fino al 31/07/2009 il proprietario dell’immobile sconta, fino al 31/07/2011, l’aliquota del 7 per mille mentre, a decorrere dall’01/08/2011, cioè una volta decorsi i due anni, pagherà l’aliquota dell’8 per mille.
1) Di stabilire, per l’anno 2011, le detrazioni dell’imposta I.C.I. nel modo seguente:
DETRAZIONI
E) Detrazione ordinaria
E1) Ai soggetti aventi diritto viene riconosciuta la detrazione di € 103,29 di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni;
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