La materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi è regolata dalla Legge 07/08/1990, n.241 e dal D.P.R. 12/04/2006, n.184.
Il Servizio Segreteria Amministrativa si occupa dell'esame delle richieste di accesso presentate all'Amministrazione (utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio), della valutazione delle condizioni di ammissibilità delle stesse, delle modalità di accesso e del pagamento dei relativi diritti (ricerca e riproduzione) nel caso di estrazione di copia.
Informazioni generali: per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; per "interessati" si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; per "controinteressati" si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e va rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Qualora si individuino soggetti controinteressati, l'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi del procedimento in oggetto.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed astrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla L.241/1990. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.
Per informazioni: Ufficio Affari Generali