INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA - ANNO 2007
ASSEGNI DI MATERNITA’
• Breve descrizione
• Chi può fare richiesta
• Requisiti reddituali
• Domanda per la concessione dell’assegno
• Concessione e misura dell’assegno
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
• Breve descrizione
• Requisiti
• Il nucleo familiare
• Modalità e termini della presentazione della domanda
• Decorrenza e cessazione del diritto
• Misura dell’assegno
• Variazione della situazione familiare avvenute dopo la richiesta
• Pagamento degli assegni
• Cumulo dei due tipi di assegni :
I due assegni ( di maternità e del nucleo familiare con tre figli minori ) possono essere concessi entrambi, se sono presenti nello stesso periodo tutte le condizioni per ottenerli.
Gli assegni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Normativa di riferimento :
* Per ISE/ISEE : D.Lgs n. 109 del 31 marzo 1999 modificato con D.Lgs n. 130/2000
e relativa regolamentazione;
* Per Assegno di Maternità : Art. 74 D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001;
* Per Assegno Nucleo Familiare : Art. 65 Legge 448/98 e succ. mod.;
* Per entrambi gli assegni: Decreto 21 dicembre 2000 n. 452 e succ. mod.
ASSEGNO DI MATERNITA’
L’assegno è stato istituito dall’art. 66 della legge 448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del D.Lgs 151/2001 ( Testo unico in materia di disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ).
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità ( indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici ) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno ( in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale ).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento ( ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali ). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare domanda le madri :
• cittadine italiane
• cittadine comunitarie
• cittadine extra-comunitarie in possesso della carta di soggiorno ( In questo caso, anche il minore, se non è nato in Italia, deve essere iscritto sulla Carta di soggiorno di uno dei genitori ).
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia :
• in caso di madre minore di età, dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornare nel territorio nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua podestà. Qualora anche il padre sia di minore età, la domanda può essere presentata dal genitore della madre esercente la podestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
• in caso di decesso della madre del neonato, dal padre che abbia riconosciuto il figlio purchè il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua podestà;
• dal padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell’Autorità Giudiziaria;
• dall’affidatario preadottivo o dall’adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;
• altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori purchè si trovi nella famiglia anagrafica dell’affidatario.
REQUISITI REDDITUALI
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda, non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica ( ISE ) vigente alla data di nascita del figlio, ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
Per l’anno 2007, il valore dell’ISE da non superare è pari ad Euro 30.701,58 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone.
Per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale limite viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica.
Il nucleo familiare da considerare ai fini del calcolo ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e da altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto ai fini del calcolo ISE, il nucleo familiare da considerare è composto:
• dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;
• dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico ai fini IRPEF;
• il coniuge non separato legalmente, “ossia separato di fatto” anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.
Costituiscono eccezione alla regola le seguenti situazioni :
- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo e urgente dell’Autorità Giudiziaria;
- quando il coniuge è stato escluso dalla podestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in
seguito a condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
I redditi ed i patrimoni da dichiarare sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda, in particolare :
1) il reddito percepito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
2) il patrimonio ( mobiliare ed immobiliare ) posseduto al 31 dicembre dell’anno
precedente la data di presentazione della dichiarazione.
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO
La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’Indennità di maternità erogata dall’INPS o da altri Enti previdenziali, né di alcun trattamento economico ( retribuzione ) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.
Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto a quello concedibile dal Comune possono avanzare richiesta per la quota differenziale.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di :
• 6 mesi dalla data del parto o dall’ingresso in famiglia del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
• 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla richiedente, nei casi particolari di cui sopra.
Modalita’
la domanda per ottenere l’assegno di cui trattasi deve essere presentata al Comune di Urbino –
Ufficio Servizi Sociali – Via Puccinotti, 3 :
- consegnandola di persona all’addetto all’Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all’Ufficio Servizi Sociali, mediante servizio postale o mediante consegna
all’Ufficio protocollo del Comune, complete della sottoscrizione e di una fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
La domanda deve essere compilata su apposita modulistica reperibile presso L’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile cliccando qui
N.B. Alla domanda deve essere allegato :
a) Dichiarazione Sostitutiva Unica, nonché Attestazione ISE;
b) Fotocopia della Carta di soggiorno ( nei casi previsti );
c) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
CONCESSIONE E MISURA DELL’ASSEGNO
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS in un’unica soluzione tramite assegno posticipato ( oppure mediante accredito su conto corrente bancario, nel caso in cui la richiedente indica questa modalità nella domanda )
L’importo dell’assegno (rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base degli adeguamenti ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. In particolare :
• per gli eventi verificatisi nell’anno 2007, l’importo mensile dell’assegno è pari ad Euro 294,52 per un importo complessivo di Euro 1.472,60 ( tale importo equivale ad un periodo di 5 mesi );
Per le richiedenti che abbiano usufruito di una indennità di maternità da parte di Enti Previdenziali nel periodo di concedo obbligatorio dal lavoro ( 5 mesi: 2 prima e 3 dopo il parto ) inferiore ad € 1.472,60 l’assegno consiste nella differenza tra questa somma e l’Indennità percepita.
• In caso di parto gemellare o plurigemellare ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.
L’assegno di maternità concesso dal Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS ai sensi dell’art 75 del D.Lgs 151/2001 ( già art 49 comma 8 della legge 448/99 )
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
REQUISITI
• Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato ( art. 80, comma 5, della legge n. 388/2000 );
• Nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la podestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglie anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184 del 1983;
• Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica ( ISE ) valevole per l’assegno.
Per l’anno 2007 l’l’Indicatore della Situazione Economica è pari ad Euro 22.105,12 annui per i nuclei familiari con 5 componenti.
Per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale limite viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica.
Il nucleo familiare da considerare ai fini del calcolo ISE è composto dal richiedente , dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto dovranno essere dichiarati :
• tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
• le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente ma che sono a carico di qualcuna delle persone presenti nella medesima scheda anagrafica ai fini del pagamento dell’IRPEF;
• il coniuge non legalmente separato, “ ossia separato di fatto” anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente;
Costituiscono eccezione alla regola le seguenti situazioni:
- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente
dell’Autorità Giudiziaria;
- quando il coniuge è stato escluso dalla podestà sui figli o è stato adottato un provvedimento
di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica
autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito a condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
I redditi ed i patrimoni da dichiarare sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda. In particolare:
1) il reddito percepito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
2) il patrimonio ( mobiliare e immobiliare ) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la
data di presentazione della dichiarazione.
MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno.
( ad esempio per ottenere gli assegni relativi all’anno 2007 , il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31 gennaio 2008 ).
La domanda per ottenere l’assegno di cui sopra deve essere presentata al Comune di Urbino – Servizi Sociali – Via Puccinotti, 3 :
- consegnandola di persona all’addetto all’Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all’Ufficio Servizi Sociali, mediante servizio postale o mediante consegna all’Ufficio protocollo del Comune, complete della sottoscrizione e di una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
La domanda deve essere compilata su apposita modulistica reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile cliccando qui.
N.B. Alla domanda deve essere allegato:
a) Dichiarazione Sostitutiva Unica, nonché Attestazione ISE;
b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO
Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa se almeno uno dei tre figli minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente o, comunque, viene meno la presenza di almeno un minore nella famiglia del richiedente ( ad esempio perché diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi ). Il diritto pertanto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.
MISURA DELL’ASSEGNO
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato :
• sino ad un importo massimo di Euro 122,80 mensili per le richieste relative all’anno 2007;
• per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori;
• fino ad un periodo massimo di 12 mesi e tredici mensilità.
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purchè sussistano i requisiti relativi alla composizione ed alla situazione economica del nucleo familiare stesso.
VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA
Se nel corso dell’anno intervengono variazioni della situazione familiare dopo che il richiedente ha presentato la domanda e relativa dichiarazione, valgono le seguenti regole:
a) non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti, avvenute dopo la
presentazione della richiesta nel corso dell’anno solare per il quale sono stati richiesti gli
assegni. Così pure non hanno effetto le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal
genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in
una eventuale successiva richiesta;
b) se invece la composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia se nel nucleo
viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, la concessione degli assegni è
limitata al numero dei mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli
minori.
PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI
Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza dei requisiti, concede o nega l’assegno con proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento.
L’INPS paga gli assegni ( anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità nella domanda ) con cadenza semestrale posticipata: pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.
Per ulteriori informazioni :
Assessorato alle Politiche Sociali – Ufficio Servizio Servizi Sociali - Via Puccinotti, 3
telefono 0722/309268 aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00